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Ordinanza — n. 22160/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against Bologna court judgment as inadmissible under Article 448-bis of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22160/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Boujana Mohamed and Ziat Samir inadmissible. The court found that the grounds raised in the appeals did not fall within the categories permitted by Article 448-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 448 bis cod. proc. pen.: Appeals against judgments rendered under Articles 444 and following of the Criminal Procedure Code must strictly adhere to the specific grounds enumerated in Article 448-bis; appeals failing to meet these statutory requirements are inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Article 448-bis inadmissible appeals Cassation jurisdiction procedural costs Fine Fund judgment review impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 448 bis cod. proc. pen.
pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi; Ritenuti i motivi inammissibili perchè non consentiti ai sensi dell'art. 448 bis cod.
art. 448 bis cod. proc. pen
pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi; Ritenuti i motivi inammissibili perchè non consentiti ai sensi dell'art. 448 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUJANA MOHAMED (CUI 067PRT7) nato il 01/04/1977 ZIAT SAMIR nato il 16/03/1992 avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avvdo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34888/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi; Ritenuti i motivi inammissibili perchè non consentiti ai sensi dell'art. 448 bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.