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Ordinanza — n. 22157/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; appeal failed to substantiate non-prosecution plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22157/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding non-prosecution. The appellant, Samuel Lombardo, challenged a first-instance conviction for evasion by claiming the offense lacked particular gravity, but the appellate court's reasoning was deemed insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are objectively generic and fail to substantiate the alleged error in the first-instance judgment's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal non-prosecution plea particular gravity of offense procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute partenza volontaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SAMUELE nato a MESSINA il 03/02/1987 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34881/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile, perché, rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado (cfr., pag 4), obiettivamente generico era il motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.