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Ordinanza — n. 22152/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and merely restating lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the liability judgment, but the court found the grounds generic and a mere restatement of the lower court's already evaluated censure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific confrontation with the reasoning of the appealed decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already adequately evaluated by the court of first instance and substantively aimed at revising probative findings, or if it is objectively generic regarding the reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive censure procedural costs Cassation review necessità medica urgenza comprovata perizia medica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SILVESTRO nato a TRAPANI il 01/12/1960 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34810/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto ad una rivisitazione delle risultanze probatorie, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr., pagg. 2 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.