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Ordinanza — n. 22150/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to address the lower court's reasoning on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a judgment on liability, but the court found the appeal grounds objectively generic and failed to engage with the specific reasoning of the Palermo Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the liability claim.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are objectively generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront reasoning procedural dismissal Cassation procedure allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti necessità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA GUGLIELMO nato a PENNE il 15/11/1973 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34791/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.