Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis and requested a retrial, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. The court rejected the appeal because the grounds were objectively generic and failed to meaningfully confront the specific reasoning provided in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning or are objectively generic and do not meaningfully confront the specific motivation of the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCHIO DAVIDE nato a PALERMO il 04/09/1982 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; t R.G. n. 34783/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, ai mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., alla mancata rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.