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Ordinanza — n. 22148/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court substantively reviewed merits despite procedural inammissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22148/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision was generic and failed to address substantive grounds, claiming the court had already evaluated the appeal's merits. The court rejected this, ruling that the lower court's decision substantively assessed the appeal while remaining formally generic, thus violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision on inammissibility substantively evaluates the merits of the appeal without providing specific reasons for rejecting the procedural objection.

Parole chiave

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procedural inammissibility substantive review Cassation appeal generic reasoning procedural violation assenza prolungata all'estero rischio di soggiorno illegale espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATUZZO PAOLO nato a PALERMO il 17/02/1983 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34782/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso relativo alla valutazione di inammissibilità dell'appello; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, la decisione di inammissibilità impugnata, pronunciata con sentenza, rivela come la Corte abbia sostanzialmente valutato nel merito i motivi di appello, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2025.