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Ordinanza — n. 22146/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the evidence and the existence of a mitigating circumstance under Article 54 of the Penal Code. The court rejected these grounds because the arguments were too generic and merely reproduced criticisms already adequately evaluated by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 54 c.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance and substantively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reproductive censure Article 54 Penal Code procedural costs aiuto all'evasione di detenuti congedo di assistenza ai familiari necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 54 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDI GIAMPAOLO nato a TERMOLI il 20/10/1988 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34766/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione della prova dichiarativa, alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod, pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una rivisitazione delle prove, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.