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Ordinanza — n. 22144/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the judgment regarding liability and mitigating circumstances, but the court found the arguments merely repetitive of censure already adequately evaluated by the lower judges. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were objectively generic and failed to confront the specific reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure procedural costs Cassa delle ammende ricusazione del pubblico ministero difesa d'ufficio attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
34757/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLI ROBERTO nato a ROMA il 18/03/1991 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34757/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e a quello di comparazione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.