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Ordinanza — n. 22143/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal liability and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment concerning criminal liability and recidiva, but the court found the arguments merely repetitive of issues already adequately evaluated by the lower judges. Consequently, the court rejected the appeal because the submissions were objectively generic and failed to meaningfully confront the reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely reproduce censure already evaluated by the lower courts or are objectively generic regarding the judgment's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure criminal liability recidiva procedural costs Cassa delle ammende reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACINTI OTELLO nato a ROMA il 27/04/1976 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34751/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.