Ordinanza — n. 22142/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNOCCHI PAOLO nato a ROMA il 27/02/1978 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34738/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione della prova dichiarativa, alla qualificazione giuridica dei fatti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341 bis cod. pen; Ordinanza — n. 22142/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNOCCHI PAOLO nato a ROMA il 27/02/1978 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34738/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione della prova dichiarativa, alla qualificazione giuridica dei fatti;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.