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Ordinanza — n. 22138/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing and penalty substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22138/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing and alternative penalties, but the court found the grounds merely repetitive of lower court assessments and objectively generic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific arguments distinct from the merits judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive; generic grounds that do not contrast with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection repetitive censure dismissal sentencing dosimetry review penalty substitution appeal ripetute violazioni del diritto degli stranieri superamento del visto esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHRASSI ABDERRAZAK nato il 02/10/1962 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34710/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reato di evasione e per quello previsto dall'art. 10, comma 3, d. I. n. 14 del 2017); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata sostituzione della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag. 2 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025.