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Ordinanza — n. 22137/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing substitution for evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22137/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a substitution of the sentence, but the court found the grounds merely repetitive of lower court assessments and objectively generic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific arguments distinct from the merits judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of criticisms already adequately evaluated by the trial judges or if it is objectively generic and does not confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure sentencing substitution evasion crime procedural costs Cassazione ordinanza evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHRASSI ABDERRAZAK nato il 02/10/1962 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34697/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione ); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancata sostituzione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2025.