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Ordinanza — n. 22136/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22136/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22136/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRONIC ELENA nato il 02/06/1986 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34695/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione ); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, allo sussistenza dello stato di necessità e del dolo; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una alternativa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22136/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.

Parole chiave

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omissione di soccorso aiuto all'evasione di detenuti aiuto immediato allontanamento nonostante motivi di salute persecuzione determinante per la fuga necessità di cure mediche
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRONIC ELENA nato il 02/06/1986 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34695/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione ); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, allo sussistenza dello stato di necessità e del dolo; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una alternativa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.