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Ordinanza — n. 22135/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for evasion as generic and non-contradictory to lower court's proven facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe D'Amico's appeal inadmissible regarding his conviction for evasion. The appellant argued for lack of intent and claimed the crime was too minor to warrant punishment, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated evidence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds contradicting the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and contradictory to the lower court's reasoning; generic criticisms or requests for re-evaluation of evidence without concrete grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds lack of contradiction evasion conviction repetitive arguments aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO GIUSEPPE nato a RIBERA il 10/09/1987 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34694/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione ); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.