Cassation court dismisses appeal on evasion charges as arguments are generic and repetitive of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for evasion, arguing for necessity, lack of culpability, and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments merely repeated criticisms already addressed by the trial judges and lacked specific engagement with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that are merely reproductive of criticisms already evaluated by the trial judges or are objectively generic regarding the motivation of the contested judgment must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRETTA VALENTINA nato a BRESCIA il 01/04/1992 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34683/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione ); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alle circostanze attenuanti generiche, all'aumento di pena per la continuazione, alla dosimetria della pena ;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e , dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pagg. 1 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.