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Ordinanza — n. 22132/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's detailed reasoning on evasion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to minor facts, but the court found the arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific, objective grounds to confront the detailed reasoning of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-comparable reasoning repetitive censure procedural costs evasion charges Cassation review aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
3 quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen.);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE ANTONIO nato a PALERMO il 25/12/1967 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34675/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione ); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., in particolare, pag. 3 quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.