Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and repetition of lower court assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for crimes under Articles 337-697 of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they merely repeated criticisms already evaluated by the trial judges and lacked specific engagement with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantively engage with the lower court's reasoning; generic grounds or mere repetition of already evaluated criticisms render an appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATI IGINO nato a TIVOLI il 03/05/1972 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34628/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 697- 703 cod. pen. ); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 - 697 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 4 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025