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Ordinanza — n. 22121/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a judgment on liability, but the court found the appeal grounds objectively generic and failed to confront the specific reasoning of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are objectively generic and do not confront the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront procedural dismissal criminal liability appeal reati contro la pubblica autorità ragione di polizia impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 337 cod. pen
34613/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO DANIELE nato a ROMA il 14/01/1995 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34613/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. ); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.