Cassation court dismisses appeal as repetitive and specific arguments fail to challenge lower court's fraud and sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the fraud conviction and sentencing, but the court found the first ground repetitive of previously rejected arguments and the second ground aspecific because it did not properly confront the lower court's reasoning on aggravating circumstances. The remaining grounds were dismissed as unfounded and merely reproducing criticisms already addressed by the Court of Appeal regarding the lack of a positive prognosis for suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and non-repetitive; courts reject appeals that merely restate grievances already disallowed or fail to engage with the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO EMANUELE MATTIA nato a OMEGNA il 14/10/1974 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Emanuele Mattia Giuliano, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di truffa è reiterativo di doglianze avanzate in grado di appello, ivi puntualmente disattese dal giudice di merito con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( sono state valorizzate le dichiarazioni della p.o. confortate anche da riscontri> testimoniali e documentali ai fini della ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri integrativi della truffa); che il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione resa a pag. 11 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello ha sottolineato come anche in relazione ai singoli esborsi ( pari ad euro 2.000) e non in relazione all'entità del danno complessivo causato dalla somma delle violazioni, doveva comunque ritenersi sussistente l'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 61, n. 7 c.p.; che il terzo e quarto motivo di ricorso, inerenti al trattamento sanzionatorio ed al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati oltre che riproduttivi di censure esaminate dalla Corte di appello che con motivazione congrua e aderente ai dati processuali ha spiegato le ragioni per le quali ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale, escludendo di poter concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per l'assenza di una prognosi positiva sul comportamento futuro dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Pre