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Ordinanza — n. 21999/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of prior grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Crivello Marco and Lo Piccolo Simona inadmissible. The appellants argued for a violation of procedural rules regarding charge modification, a lack of justification for necessity, and non-punishment grounds, but the court found these arguments either manifestly unfounded, aspecific, or repetitive of previously rejected claims. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 516 cod. proc. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals must be specific and address the detailed reasoning of the lower court; generic or repetitive grievances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals specific grounds requirement repetitive grievances charge modification state of necessity non-punishment grounds court costs adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 516 cod. proc. pen.
Letti i ricorsi di Crivello Marco e Lo Piccolo Simona ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 516 cod. proc. pen., per l'intervenuta modifica del capo di imputazione è manifestamente infondato ( cfr.
Art. 54 cod. pen.
2 della sentenza impugnata), che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. è aspecifico perché non si confronta con la dettagliata motivazione della Corte di appello che a pag.
Art. 131 bis cod. pen.
4 ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente l'esimente dello stato di necessità; che anche il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 516 cod. proc. pen
Letti i ricorsi di Crivello Marco e Lo Piccolo Simona ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 516 cod. proc. pen., per l'intervenuta modifica del capo di imputazione è manifestamente infondato ( cfr.
art. 54 cod. pen
2 della sentenza impugnata), che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
4 ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente l'esimente dello stato di necessità; che anche il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRIVELLO MARCO nato a PALERMO il 28/05/1980 LO PICCOLO SIMONA nata a PALERMO il 30/01/1985 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Crivello Marco e Lo Piccolo Simona ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 516 cod. proc. pen., per l'intervenuta modifica del capo di imputazione è manifestamente infondato ( cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. è aspecifico perché non si confronta con la dettagliata motivazione della Corte di appello che a pag. 4 ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente l'esimente dello stato di necessità; che anche il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è reiterativo di doglianza già proposta in grado di appello ed ivi puntualmente disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente