Ordinanza — n. 21998/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPI GABRIELE nato a VERONA il 17/10/1972 SAVIC VICTOR nato a MILANO il 03/03/1992 SOTTILE FRANK nato a AMBURGO( GERMANIA) il 21/01/1972 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21998/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPI GABRIELE nato a VERONA il 17/10/1972 SAVIC VICTOR nato a MILANO il 03/03/1992 SOTTILE FRANK nato a AMBURGO( GERMANIA) il 21/01/1972 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPI GABRIELE nato a VERONA il 17/10/1972 SAVIC VICTOR nato a MILANO il 03/03/1992 SOTTILE FRANK nato a AMBURGO( GERMANIA) il 21/01/1972 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Gabriele Lupi, Victor Savic e Frank Sottile ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dai primi due ricorrenti ed il primo motivo di ricorso di Frank Sottile, con il quale si contesta la sussistenza del delitto di truffa tentata per l'inidoneità della condotta ad integrare artifizi o raggiri è reiterativo di doglianza già proposta in sede di appello, ivi puntualmente disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso proposto da Frank Sottile con il quale si contesta la omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato avendo il giudice di appello espressamente richiamato, nell'ambito del giudizio di comparazione tra la detta aggravante e le attenuanti generiche, il nutrito curriculum criminale del ricorrente il quale nel corso egli anni ha dimostrato un'irriducibile spinta a delinquere nel settore specifico delle frodi ( pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente