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Ordinanza — n. 21997/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21997/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIM REDOUAN nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso Redouan Naim, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma iidell'art. 648 cod.pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso, nonostante il modesto valore del bene, l'attenuante in esame a causa dei numerosi precedenti dell'odierno ricorrente), dovendosi ricordare che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente, come avvenuto nel caso esaminato ( Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 21997/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso, nonostante il modesto valore del bene, l'attenuante in esame a causa dei numerosi precedenti dell'odierno ricorrente), dovendosi ricordare che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente, come avvenuto nel caso esaminato ( Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

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attenuazione della pena diminuzione del reddito responsabilità scemata maggiorazione dissuasiva riduzione dell'assegno per grandi invalidi censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIM REDOUAN nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Redouan Naim, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma iidell'art. 648 cod.pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso, nonostante il modesto valore del bene, l'attenuante in esame a causa dei numerosi precedenti dell'odierno ricorrente), dovendosi ricordare che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente, come avvenuto nel caso esaminato ( Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente