Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Ariolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ariolo challenged the second instance judgment regarding the classification of an offense under Article 712 of the Penal Code and the denial of a mitigating circumstance under Article 648. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific, or reasoned criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of grounds already rejected by the court of second instance, failing to perform the typical function of a specific and reasoned argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIOLO SALVATORE nato a PALERMO il 22/07/1973 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Ariolo, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. Pen. e la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p., non sono deducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare pag. 4-5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente