Italian Court dismisses appeal claiming prescription and lack of mitigation due to recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Lisacchi's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding prescription and the denial of statutory mitigation. The court found the prescription argument unfounded because prior recidivism extends the limitation period, and the mitigation claim was merely a repetition of arguments already dismissed at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on arguments already rejected in the lower court without providing specific, reasoned criticism, and recidivism affects the calculation of prescription periods regardless of the value of the prior offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISACCHI LUIGI nato a PALERMO il 06/08/1994 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luigi Lisacchi ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la ritenuta recidiva reiterata, seppure sub valente, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione (Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Rv. 264483; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Rv. 275639, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 2 dell' art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso l'attenuante alla luce del valore venale del bene (un ciclomotore) e della capacità a delinquere del ricorrente, gravato diversi precedenti penali; da ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Preside