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Ordinanza — n. 21994/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and repetition of lower court arguments regarding extortion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Eleonora Pelagatti inadmissible due to the lack of specificity and the repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal of Genoa. The appellant contested the identification of the defendant and the legal qualification of the extortion charges, but the court found these grounds to be non-specific and merely a reiteration of the appellate judgment's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal exceeded the cassation court's powers to re-evaluate factual elements, which remain exclusively within the competence of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 393 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating arguments already discussed and rejected by the lower court, as the cassation court cannot perform a factual re-evaluation reserved for the judge of merit.

Parole chiave

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lack of specificity appeal repetition of arguments extortion charges factual re-evaluation cassation powers esame e criteri di identificazione tentata estorsione inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 393 cod. pen.
207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel delitto ascritto in quello di cui all'art. 393 cod.
art. 393 cod. pen
207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel delitto ascritto in quello di cui all'art. 393 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel delitto ascritto in quello di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELAGATTI ELEONORA nata a FIRENZE il 30/05/1987 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Eleonora Pelagatti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di estorsione e tentata estorsione, con particolare riferimento all'identificazione dell'imputata, è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda pag. 2 ove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente indicato i plurimi elementi che consentono di riferire la condotta contestata all'odierna ricorrente); che, inoltre, il suddetto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel delitto ascritto in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata dove il giudice di appello ha correttamente ritenuto assente un diritto di credito in capo all'odierna ricorrente, risultando così pienamente integrato il reato contestato) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere estenso