Ordinanza — n. 21993/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MUSELLA ANNA nel procedimento a carico di: D'AMATO LUIGI nato a NAPOLI il 20/10/1969 avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Musella Anna parte civile nel proc. a carico di D'Amato Luigi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la declaratoria di improcedibilità del reato di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per mancanza di querela, assumendo che la querela era presente in atti e che ai sensi dell'art. 85 D.Igs. 150/2022, occorreva fare riferimento, ai fini della tempestività della querela, al momento di entrata in vigore della Riforma Cartabia è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come affermato da tempo dalla Carte di cassazione a Sezioni Unite ( Sent. n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242) "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21993/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a carico di D'Amato Luigi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la declaratoria di improcedibilità del reato di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per mancanza di querela, assumendo che la querela era presente in atti e che ai sensi dell'art. 85 D.Igs. 150/2022, occorreva fare riferimento, ai fini della tempestività della querela, al momento di entrata in vigore della Riforma Cartabia è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come affermato da tempo dalla Carte di cassazione a Sezioni Unite ( Sent. n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242) "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MUSELLA ANNA nel procedimento a carico di: D'AMATO LUIGI nato a NAPOLI il 20/10/1969 avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Musella Anna parte civile nel proc. a carico di D'Amato Luigi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la declaratoria di improcedibilità del reato di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per mancanza di querela, assumendo che la querela era presente in atti e che ai sensi dell'art. 85 D.Igs. 150/2022, occorreva fare riferimento, ai fini della tempestività della querela, al momento di entrata in vigore della Riforma Cartabia è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come affermato da tempo dalla Carte di cassazione a Sezioni Unite ( Sent. n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242) "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente