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Ordinanza — n. 21990/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21990/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21990/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE MARA LESIA BRUNELLA nata a IVREA il 21/03/1985 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Mara Lesia Brunella Casagrande, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., ravvisandone eventualmente quello tipico dell'art. 712 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda nello specifico pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte in base alle particolarità del caso concreto, quali l'assenza di atti scritti e della formalizzazione del passaggio di proprietà del mezzo : bene mobile registrato, ha ritenuto sussistente il dolo tipico della ricettazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 21990/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., ravvisandone eventualmente quello tipico dell'art. 712 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda nello specifico pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte in base alle particolarità del caso concreto, quali l'assenza di atti scritti e della formalizzazione del passaggio di proprietà del mezzo : bene mobile registrato, ha ritenuto sussistente il dolo tipico della ricettazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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acquisto del possesso vendita di cose mobili ricettazione reimpiego beni mobili acquisto fraudolento

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Mara Lesia Brunella Casagrande, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., ravvisandone eventualmente quello tipico dell'art.
art. 712 cod. pen
pen., ravvisandone eventualmente quello tipico dell'art. 712 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE MARA LESIA BRUNELLA nata a IVREA il 21/03/1985 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mara Lesia Brunella Casagrande, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., ravvisandone eventualmente quello tipico dell'art. 712 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda nello specifico pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte in base alle particolarità del caso concreto, quali l'assenza di atti scritti e della formalizzazione del passaggio di proprietà del mezzo : bene mobile registrato, ha ritenuto sussistente il dolo tipico della ricettazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente