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Ordinanza — n. 21989/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of arguments and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21989/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Poggiali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Poggiali challenged a lower court's finding of liability for trademark infringement, arguing that the court misinterpreted the distinctiveness of the marks and failed to order specific expert testimony. The court rejected these claims, ruling that the arguments merely repeated those already dismissed on appeal and that the lower court's reasoning was logically sound and free of legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 364, n. 1, lett. a) and c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected or if it lacks the specific elements required to allow the reviewing court to exercise its supervisory power over the facts and law.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specificity trademark infringement court of cassation marchio depositato tipi di marchi azione di nullità del marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1, lett. a) and c) c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
207944); che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla celebrità dei marchi dei beni sequestrati, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 474 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POGGIALI GIUSEPPE nato a CORIANO il 03/01/1951 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Poggiali, letta la memoria difensiva ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 c.p., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale il giudice di appello ha spiegato le ragioni del proprio convincimento circa l'integrazione del reato contestato in considerazione della "natura di marchi e nomi protetti, in riferimento ai logo stampati sui prodotti detenuti da Poggiali Giuseppe" trattandosi appunto di nomi celebri di per sè idonei a trarre in inganno (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019,Rv. 277049), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, che deduce il travisamento della prova per la mancata assunzione della prova in ordine alla registrazione dei marchi(registr.v(one dei myehi)ed alla consulenza tecnica di parte, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla celebrità dei marchi dei beni sequestrati, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.