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Ordinanza — n. 21988/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific evidence elements cited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Bara Yahaya inadmissible. The court found the sole ground of appeal generic and indeterminate because it failed to specify the evidence elements supporting the criticism. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks the specific elements of proof upon which the criticism is based, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate evidence elements lack of specificity procedural inadmissibility supervisory power motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Bara Yahaya, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito alla mancata valutazione degli elementi di prova a favore, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARA YAHAYA nato il 30/06/1985 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bara Yahaya, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito alla mancata valutazione degli elementi di prova a favore, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente