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Ordinanza — n. 21986/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21986/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE SALVATORE nato a NISCEMI il 02/11/1967 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Salvatore Fidone, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto provati gli elementi costitutivi del reato ascritto al Fidone), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso in merito all'applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 21986/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto provati gli elementi costitutivi del reato ascritto al Fidone), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso in merito all'applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda sanzione internazionale sanzione penale multa disciplinare all'avvocato condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE SALVATORE nato a NISCEMI il 02/11/1967 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Fidone, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto provati gli elementi costitutivi del reato ascritto al Fidone), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso in merito all'applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am