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Ordinanza — n. 21984/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive evidence and logical flaws in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Janko Halilović inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court found the appellant's claims regarding witness testimony and logical defects lacked decisive power and did not alter the trial court's reasoning. Consequently, the conviction was upheld because the lower court correctly evaluated the evidence without logical errors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; In cassation appeals, a proof is decisive only if it would surely determine a different ruling or vitiate the sentence's structure if not assumed, and mere incongruences without such impact render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility decisive proof standard logical flaws in reasoning witness testimony relevance court costs and fines irresponsabilità responsabilità dei genitori sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC JANCO nato a PRATO il 09/12/1995 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Janko Halilovíc; ritenuto che i tre motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono violazione di legge, difetto di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, con particolare riferimento alla testimonianza della madre dell'imputato, non sono consentiti poiché fondati su una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova iattesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 ove il giudice ha correttamente valutato l'irrilevanza della dichiarazione testimoniale della madre dell'odierno ricorrente e della confessione scritta del fratello intervenuta a distanza di dieci anni dal fatto, a fronte di un quadro probatorio che univocamente depone per la responsabilità del predetto avuto riguardo alle individuazioni fotografiche eseguite dalle persone offese) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che«in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670); che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag.

4) complessivamente valutata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così