Ordinanza — n. 21983/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA CLAUDIO nato a CESENA 11 17/07/1960 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Cavazza Claudio, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione della legga penale ex art. 606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21983/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA CLAUDIO nato a CESENA 11 17/07/1960 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cavazza Claudio, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione della legga penale ex art. 606 lett.
b) cod. proc. pen., con particolare riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. oltre ad essere reiterativo di doglianze già lamentate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del Cavazza valorizzando il dato dell'attivazione, da parte dello stesso, della carta prepagata usata per incassare il prezzo pattuito); che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Pr