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Ordinanza — n. 21982/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21982/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE BRUNO nato a NAPOLI il 27/01/1989 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Bruno Abbruzzese, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata nella quale la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del tentativo di truffa, non arrivata a consumazione solo per la pronta reazione della p.o); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21982/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa per mestiere motivazione inadeguata delle censure costituzionali concussione risarcimento per errore giudiziario lotta contro la frode
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE BRUNO nato a NAPOLI il 27/01/1989 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bruno Abbruzzese, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata nella quale la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del tentativo di truffa, non arrivata a consumazione solo per la pronta reazione della p.o); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.