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Ordinanza — n. 21978/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of criminal liability due to minor crime status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Morano inadmissible, rejecting his claim that the crime lacked sufficient gravity to warrant preventive measures. The court found the lower court's assessment of the defendant's prior contacts with criminal organizations and the specific nature of the offense to be a valid exercise of judicial discretion. Consequently, the appeal was dismissed as repetitive and unfounded, with the appellant ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of crime gravity under the non-punishment clause requires a complex evaluation of conduct, culpability, and damage, falling within the judge's discretionary power.

Parole chiave

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non-punishment clause crime gravity assessment judicial discretion preventive measures criminal liability exclusion traffico aggravato di stupefacenti scemata imputabilità circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Morano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 74 D.p.r. 309/90
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Morano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 74 D.p.r. 309/90
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANO ANTONIO nato a NAPOLI il 07/08/1980 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Morano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che, correttamente, ritiene assente la particolare tenuità del fatto in relazione ai pregressi contatti intercorsi tra il Morano ed organizzazioni criminali dedite a tipologie di reati analoghi a quello per il quale è stato condannato tanto da essere sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché condannato per art. 74 D.p.r. 309/90 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 06 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presiden