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Ordinanza — n. 21977/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-service of citation via email as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21977/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the alleged failure to serve the citation decree was proven false by the case file. The appellant argued that the notification to his defense attorney was omitted, while the record confirmed delivery via certified email on March 21, 2024. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 179 c.p.p.: An appeal alleging non-service of a citation decree is inadmissible if the file proves the document was duly served via certified email.

Parole chiave

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non-service of citation certified email notification manifestly unfounded appeal procedural violation claim inadmissible appeal corretta notificazione termine di comunicazione finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Emanuele De Simone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 179 c.p.p.
art. 179 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emanuele De Simone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ex art. 606 lett.

c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 179 c.p.p., contestando in particolare l'omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello al difensore è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme processuali smentita dagli atti dai quali emerge l'avvenuta notifica del decreto di citazione in appello al suddetto difensore, tramite posta elettronica certificata, in data 21/03/2024; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente