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Ordinanza — n. 21976/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and failure to raise new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21976/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Najih Ayoub's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without providing specific, new reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of a substantive critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.; Art. 624, 628 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetitive restatement of grounds already disallowed in the second instance without offering a specific, argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments second instance rejection specific critique requirement Italian criminal procedure Corte di Cassazione court costs and fine rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Najih Ayoub, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 500 cod. proc. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
Sentenza Corte Costituzionale n.86/2024
art. 628 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAHH AYOUB (CUI 04KHR01) nato il 08/08/1995 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Najih Ayoub, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc pen. violazione degli gli artt. 192 e 500 cod. proc. pen. e 624, 628 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda nello specifico pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente dato rilevanza alle risultanze probatorie qualificando il fatto in termini di rapina impropria consumata dato che l'imputato minacciò con una bottiglia di vetro spaccata il Simon, per assicurarsi l'impunità, dopo aver sottratto il telefono); che anche il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 3, dell'art. 628 cod. pen.

è indeducibile in quanto reiterativo di censure già proposte e disattese dalla Corte di merito che a pagg. 4-5 della sentenza impugnata ha specificato come dalle dichiarazioni del teste fosse emerso, sia prima che dopo la restituzione del bene, l'uso di una bottiglia infranta; che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha motivato in ordine al diniego delle generiche alla luce della pregiudicata personalità del ricorrente ed ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'uso dell'arma); considerato che la censura dovuta alla mancata applicazione della circostanza della lieve entità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024 è inammissibile in quanto pur essendo in quella sede proponibile, non è stata prospettata con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, Rv. 286536); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il