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Ordinanza — n. 21975/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding factual review powers and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Badri Brahim inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court rejected the claim that the lower court erred in applying procedural rules for fact-finding, noting that such evaluations are exclusively the province of the trial judge. Furthermore, the court dismissed the argument regarding sentencing violations because the specific ground was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 63, comma 4, cod. pen.: Appeals to the Supreme Court cannot request a re-evaluation of factual elements or challenge sentencing determinations if the specific grounds were not contested or raised in the appellate instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual review powers sentencing violation appellate procedure recidiva non contestata censura dell'apprezzamento delle prove controllo della commisurazione della pena rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Brahim Badri, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod.
Art. 63, comma 4, cod. pen.
207944); ritenuto, che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione dell'art. 63, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1996 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Brahim Badri, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di merito ha correttamente ritenuto provata la responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base delle immagini delle videocamere oltre che dal ritrovamento presso la sua abitazione di abbigliamento simile a quello indossato da uno degli aggressori ripresi); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. nella determinazione della pena é indeducibile perché non devoluto in appello ed in ogni caso il giudice ha correttamente determinato la pena avendo riguardo alla pena edittale prevista per il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n.

1) e 2), c.p.), (non essendo stata contestata, né applicata la recidiva), con aumento per la continuazione in relazione al delitto di cui al capo b); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 06 maggio 2025 Il Consigliere Estensore DEPOSMTA Il Presidente