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Ordinanza — n. 21974/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding sentencing increase justification for continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Abdellatif Souki inadmissible, ruling the claim of omitted reasoning on sentencing increases was manifestly unfounded. The lower court correctly applied the legal standard requiring distinct calculation and motivation for each satellite offense's penalty increase within a continued crime scenario. The court determined the implicit argumentative burden was met given the minimal nature of the increases, thus upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; In continued offenses, the judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime, but the required level of argumentation correlates with the increase's magnitude and must suffice to verify proportionality and compliance with statutory limits.

Parole chiave

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continued offenses penalty increase omitted reasoning manifestly unfounded proportionality principle sentencing motivation Cassazione ordinanza proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUKI ABDELLATIF (CUI 04YVIKI) nato il 27/06/1999 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; •nn

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdellatif Souki, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), dovendosi precisare che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; chAtale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 13 della sentenza impugnata) in presenza di minimi aumenti di pena praticati in relazione alla misura della pena base; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presid