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Ordinanza — n. 21973/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21973/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO ALESSANDRO nato a CALTANISSETTA il 02/06/1974 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Alessandro Di Franco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché nella forma lieve di cui all'art. 648, comma 4/cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha valutato la condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen., in considerazione della natura del bene: un I-pad di marca pregiata, non risultando elementi di segno contrario che dimostrassero lo scarso valore del bene) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 21973/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., anziché nella forma lieve di cui all'art. 648, comma 4/cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha valutato la condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen., in considerazione della natura del bene: un I-pad di marca pregiata, non risultando elementi di segno contrario che dimostrassero lo scarso valore del bene) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recupero dei costi prezzo al minuto cosa di poco valore spese di acquisto prezzo eccessivo contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Alessandro Di Franco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché nella forma lieve di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO ALESSANDRO nato a CALTANISSETTA il 02/06/1974 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Di Franco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché nella forma lieve di cui all'art. 648, comma 4/cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha valutato la condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen., in considerazione della natura del bene: un I-pad di marca pregiata, non risultando elementi di segno contrario che dimostrassero lo scarso valore del bene) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 06 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente