Ordinanza — n. 21972/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGI PIERO LUIGI nato a CASTRIGNANO DEL CAPO il 08/06/1959 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Piero Luigi Sergi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 21972/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGI PIERO LUIGI nato a CASTRIGNANO DEL CAPO il 08/06/1959 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piero Luigi Sergi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.