Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21972/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21972/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGI PIERO LUIGI nato a CASTRIGNANO DEL CAPO il 08/06/1959 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Piero Luigi Sergi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 21972/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena sanzioni penali inadempimento reiterato reati seriali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGI PIERO LUIGI nato a CASTRIGNANO DEL CAPO il 08/06/1959 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Piero Luigi Sergi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.