Ordinanza — n. 21971/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORORO AMIRI (CUI: 061YGXU) nato il 01/06/2004 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Amiri Tororo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e carenza di motivazione con particolare riferimento all'assenza di riferimenti in merito ad eventuali cause di non punibilità, l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21971/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORORO AMIRI (CUI: 061YGXU) nato il 01/06/2004 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Amiri Tororo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e carenza di motivazione con particolare riferimento all'assenza di riferimenti in merito ad eventuali cause di non punibilità, l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente