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Sentenza — n. 21970/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21970/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMATO SILVIO nato a SPILAMBERTO il 02/05/1951 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Silvio D'Amato, ritenuto che il motivo di ricorso che lamenta la erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 29 c.p; Sentenza — n. 21970/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606 lett.

Parole chiave

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motivi di revisione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 29 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMATO SILVIO nato a SPILAMBERTO il 02/05/1951 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Silvio D'Amato, ritenuto che il motivo di ricorso che lamenta la erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

b) ed e) con particolare riferimento al diniego di applicazione dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso la forma attenuata di ricettazione in considerazione della elevata pericolosità dell'odierno ricorrente e della tipologia di beni oggetto di reato); considerato che la Corte d'appello, erroneamente, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici avendo riguardo, ai fini dell'entità della pena ex art. 29 c.p., alla pena complessivamente irrogata dopo aver praticato gli aumenti per la continuazione, anziché alla pena principale indicata per il reato più grave, inferiore nel caso di specie al limite di tre anni di reclusione (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, Rv. 276320); considerato che l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689); ritenuto, pertanto, che la sentenza va annullata, senza rinvio, limitatamente all'applicazione della pena accessoria ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici che elimina. Dichiara inammissibile nel resto