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Ordinanza — n. 21969/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming defense withdrawal affects written procedure validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Lioce's appeal inadmissible regarding the nullity of a second-instance judgment due to the defense attorney's withdrawal. The appellant argued that the attorney's non-participation in the written procedure was invalid, but the court found no evidence that the legitimate impediment was formally transmitted to the appellate court. Consequently, the court ruled that the withdrawal does not affect the proceedings and dismissed the generic claim regarding the legal qualification of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 640 c.p.: The withdrawal of a defense attorney in a written procedure before the Court of Cassation does not render the proceedings null if the impediment was not formally communicated to the court.

Parole chiave

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defense attorney withdrawal written procedure validity legitimate impediment nullity of judgment Cassation appeal inadmissibility abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
art. 640 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012
Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995
Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOCE VINCENZO (CUI 05R4CIDJ) nato a FOGGIA il 02/01/1965 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Lioce, ritenuto che la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione proclamata dagli organismi di categoria non rileva nell'ambito del procedimento camerale fissato per la trattazione scritta del giudizio. Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, v. 255353;

Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Rv. 2026339); ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza a causa della mancata partecipazione dell'imputato, legittimamente impedito è manifestamente infondato in quanto non risulta dagli atti che il legittimo impedimento sia stato trasmesso alla Corte d'Appello; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebita anziché truffa, è generico non essendo esplicitate le ragioni, né l'interesse del ricorrente alla riqualificazione ai sensi dell'art. 640 c.p.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presiden