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Ordinanza — n. 21968/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21968/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLI RODRIGO EUSTAQUIO nato il 22/10/1978 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Rodrigo Eustaquio Colì, letta la comunicazione dell'avv. Di Nardo Christian in merito alla adesione al'astensione dalle udienze; considerato che detta dichiarazione non rileva nell'ambito del procedimento camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio. Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, v. 255353;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21968/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Di Nardo Christian in merito alla adesione al'astensione dalle udienze; considerato che detta dichiarazione non rileva nell'ambito del procedimento camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio. Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, v. 255353;

Parole chiave

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atti impugnabili illecita violenza infrazioni uniche e continuate rapina scippo altri reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLI RODRIGO EUSTAQUIO nato il 22/10/1978 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rodrigo Eustaquio Colì, letta la comunicazione dell'avv. Di Nardo Christian in merito alla adesione al'astensione dalle udienze; considerato che detta dichiarazione non rileva nell'ambito del procedimento camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio. Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, v. 255353;

Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Rv. 2026339); ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in quello di furto, per difetto dell'elemento dell'unitarietà dell'azione (sottrazione e uso della violenza o minaccia), oltre ad essere manifestamente infondato, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 1-2 della sentenza impugnata ha correttamente ritenuto il fatto integrante il reato di rapina impropria in ragione dell'unitarietà dell'azione: sottrazione delle biciclette e violenza o minaccia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presi