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Ordinanza — n. 21967/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Marbouh El Mehdi inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged the sentence's excessiveness and the lack of generic mitigating factors, arguing for a lighter penalty based on recent Constitutional Court rulings. The court rejected these claims, stating that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge, which is exercised in accordance with the principles set forth in the cited articles.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code articles inadmissible appeal aggravating circumstances mitigating factors Corte di Cassazione legal costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sent. Corte Cost. n. 86/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MARBOUH EL MEHDI (CUI 05CC1IA) nato a BOLOGNA il 28/10/2001 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di El Mehdi El Marbouh, letta la memoria difensiva, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata ed il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui alla sent. della Corte Cost. n. 86/2024, oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha sottolineato la gravità dei fatti ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 06 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il President