Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and non-justiciable sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ijese Abiola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for robbery and the application of aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal and sought to review the discretionary sentencing power of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals in cassation must provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; challenges to the discretionary grading of penalties based on aggravating or mitigating circumstances are inadmissible as they fall within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IJESE ABIOLA nato il 12/06/1993 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abiola Ijese, ritenuto che il primo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., nonché l'applicazione dell'aggravante prevista dal comma 3 dello stesso articolo non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano nello specifico pagg. 2-3 della sentenza impugnata nelle quali la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità dell'odierno ricorrente in base al riconoscimento effettuato dalle p.o.); rilevato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente valutato l'impossibilità di applicare l'attenuante in esame considerando il valore economico de).6eni dei beni oggetto di . rapina); che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente evidenziato i precedenti penali dell'odierno ricorrente -rapina e lesioni), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 06 maggio 2025 Il Consigliere Este