Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and infounded requalification claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Monni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Monni argued that the lower court incorrectly characterized his role as an active extortionist rather than a passive spectator and failed to reclassify the crime under Article 393 of the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage and lacked specific argumentation, while also finding the penalty assessment within the judge's discretionary bounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 393 c.p.; Art. 112 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without new specific critique, and the lower court's assessment of criminal reclassification and sentencing discretion is presumed valid absent concrete grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNI GIUSEPPE nato a ORUNE il 02/10/1970 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Monni, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano nello specifico pagg. 14 -17 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato non avesse ricoperto il ruolo di semplice "spettatore passivo", ma avesse preso parte attivamente alla richiesta estorsiva); che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 629 cod. pen. in quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato: la Corte di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la inconfigurabilità del delitto di "ragion fattasi", avuto riguardo alla natura illecita della pretesa creditoria, non azionabile davanti all'autorità giudiziaria (si veda, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnata); che il terzo motivo di ricorso che contesta l'entità della pena e la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., è generico non essendovi stata contestazione di detta aggravante e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 18 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore