Criminal appeal dismissed because special leniency in receipt is an aggravating circumstance, not a separate offense for prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alejos Sanchez Esteban Teofilo inadmissible, ruling that the ground of prescription was unfounded. The appellant argued that the special leniency circumstance in the crime of receipt constituted a separate offense, but the court held it is merely an aggravating factor. Consequently, the prescription period must be calculated based on the maximum statutory limit for the base offense, rendering the appeal's argument legally incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; The special leniency circumstance in the crime of receipt is not an autonomous offense but an aggravating factor, meaning prescription limits must be calculated based on the maximum penalty of the base offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEJOS SANCHEZ ESTEBAN TEOFILO nato il 15/09/1982 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Esteban Teofilo Alejos Sanchez, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce l'intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con scadenza, nel caso di specie, l' 11/01/2026 (Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente