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Ordinanza — n. 21957/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-appealable sentencing discretion and adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because sentencing determinations are non-appealable in criminal proceedings if supported by sound reasoning. The lower courts justified the penalty based on the volume of waste and the size of the landfill, disregarding the defendant's age and post-crime cooperation as already considered for general mitigating circumstances. The court ruled that the appellant failed to demonstrate a logical or legal defect in the sentencing justification, thereby upholding the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Sentencing determinations in criminal cases are non-appealable before the Supreme Court when supported by adequate reasoning, and the burden of proving procedural defects lies with the appellant.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion non-appealable defect of motivation general mitigating circumstances waste disposal crime sanzioni pecuniarie sanzione penale rifiuti non recuperabili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATELLI PIETRO nato a PALERMO il 31/01/1994 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Brancatelli Pietro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/07/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo del 11/10/2023, di condanna per il reato di cui all'art. 256, commi 1, 2, 3 d.lgs. 152 del 2006 per aver effettuato un'attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla non ridotta entità dei rifiuti e dell'estensione dell'area adibita a discarica, a nulla valendo l'età dell'imputato, venticinquenne, e il comportamento collaborativo del ricorrente dopo il compimento del fatto, circostanza già tenuta in considerazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria agro Vito Di Nicola r DEf'OSITATA CA