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Ordinanza — n. 21953/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as appellate court correctly applied traffic restriction law and social danger criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21953/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Geraci Giuseppe inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for operating as an unauthorized parking attendant. The appellant argued the parking area was invalid due to lack of social danger and incorrect classification, but the court found the area was a legitimate public transport interchange zone. The court ruled that the appellant's repeated violations and obstruction of traffic flow constituted sufficient social danger, making the appeal's request for a different factual evaluation impermissible in this jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, I. 14 del 2017; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning is based on undisputed trial evidence and correctly applies legal standards regarding public safety and traffic restrictions, precluding the supreme court from re-evaluating factual findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility social danger requirement traffic restriction enforcement public transport infrastructure unauthorized parking attendant appellate court reasoning procedural onerousness violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, I. 14 del 2017
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Geraci Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 10, comma 3, I. 14 del 2017 perché svolgeva l'attività di parcheggiatore - guardamacchine, contravvenendo al provvedimento del Questore di Palermo del 10/01/2019 che gli imponeva, per un periodo di due anni, il divieto di accesso e di stazionamento nei suddetti luoghi.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte di appello ritenuto che la condotta del ricorrente violasse il provvedimento del Questore di Palermo che, ad ogni buon conto, sarebbe nullo in quanto l'area adibita a parcheggio comunale denominata "Parcheggio degli Emiri" non sarebbe riconducibile ad alcuno dei luoghi rispetto ai quali può essere vietato l'accesso dall'Autorità ed inoltre sarebbe viziato in quanto emesso in assenza del requisito della pericolosità sociale a carico del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Ed invero, la Corte di appello ha ritenuto che l'area inibita al Geraci risulta - quale pertinenza - alle infrastrutture pubbliche di trasporto locale, trattandosi di area individuata in conseguenza dei provvedimenti di limitazione del traffico, atti ad impedire ad una parte dell'utenza di arrivare con il proprio veicolo nella zona centrale della città, quale parcheggio di interscambio. Quanto al requisito della pericolosità, la Corte ha correttamente ritenuto, con argomentazioni insindacabili in sede di legittimità, la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente attese le plurime violazioni accertate a carico del Geraci ed indicate nel provvedimento del Questore, consistite nello svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo nella medesima zona e considerato che le azioni poste in essere dal Geraci non solo hanno pregiudicato la libera fruizione ed accesso alle aree attigue alle infrastrutture pubbliche di trasporto pubblico locale da parte degli utenti ma ha anche causato intralcio alla fluida circolazione stradale, così ponendo in pericolo la pubblica incolumità delle persone.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente trice Magro Vito Di Nicola \T-L‘ • DEPOSITATA IN